Rifusione delle Spese Legali Sostenute dall'Assolto
Parlato Lucia - Cedam
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A prescindere dai suoi esiti, il processo penale può generare per chi ne è il protagonista una serie di conseguenze pregiudizievoli. Le dinamiche che esso sottende originano, in certi casi, un sacrificio capace persino di snaturare le funzioni dell’accertamento, trasformandolo da strumento per l’applicazione della sanzione in elemento, esso stesso, afflittivo. Nel quadro dei “danni da attività giudiziaria” – riconducibili al noto paradigma del “processo come pena” – si inscrivono le spese sostenute dall’accusato per la propria difesa tecnica. Rese più onerose dalla durata e dalla struttura del rito penale, tali spese rimangono a carico della persona sottoposta al procedimento, anche qualora risulti innocente. Possono essere coperte, in alcune ipotesi, dagli “antagonisti” privati dell’assolto, senza che tuttavia in favore di quest’ultimo sia contemplato un intervento pubblico in chiave “riparatoria”. Ne deriva una contraddizione che non può essere risolta sul piano del patrocinio a spese dello Stato, necessariamente riferito a un ambito circoscritto. Andrebbe, invece, affrontata alla luce di diversi canoni costituzionali, tra i quali spicca il principio di solidarietà. Il peso economico del processo, per molti versi inevitabile, in caso di proscioglimento dovrebbe, infatti, essere distribuito anche parzialmente sulla collettività. Una lacuna del nostro ordinamento, evidenziata negli ultimi anni da un crescente dibattito, può essere colmata traendo spunto dalle scelte normative adottate in vari Paesi, dove sono regolati strumenti di rifusione delle spese ad opera dello Stato. Il confronto con la disciplina di altri sistemi processuali, in particolare quelli tedesco e austriaco, si rivela prezioso per assumere maggiore consapevolezza del problema e prospettarne de iure condendo possibili soluzioni.