Uno degli ostacoli più rilevanti di accesso alla giustizia è rappresentato dalla lingua. La mobilità interna all’Unione europea e i fenomeni migratori hanno incrementato in misura rilevante il numero di stranieri alloglotti coinvolti – come imputati e vittime – nel procedimento penale. Essi sono titolari di un meta-diritto che nasce e si sviluppa nel contesto europeo: un diritto pregiudiziale rispetto a tutti gli altri, plasmato dalla giurisprudenza di Strasburgo e poi riconosciuto dalla «fi rst EU fair trial law», ossia la direttiva 2010/64/UE, e dalla direttiva 2012/29/UE. Nell’ordinamento italiano, il paradigma europeo è stato recepito solo superfi cialmente e permane, dunque, un problema di effettività del diritto all’assistenza linguistica: per un verso, si registra la pervicace resistenza della giurisprudenza alla sua piena attuazione; per altro verso, risulta del tutto carente la qualità del servizio di interpretazione e traduzione. L’auspicio è che si possano superare questi orientamenti e dare rigorosa attuazione alle direttive europee: fi no a che il diritto all’assistenza linguistica non verrà preso sul serio, per un numero crescente di imputati e vittime che non parlano o non comprendono la lingua italiana, ci potrà essere soltanto un simulacro di processo giusto.