I mezzi di impugnazione delineano nel loro insieme il sistema complessivo di controlli mediante il quale le decisioni giurisdizionali vengono sottoposte alla verifica di un giudice superiore o, comunque, diverso. Attraverso i diversi mezzi di impugnazione l’ordinamento cerca di garantire la migliore decisione possibile evitando che siano commessi errori. Risultato, questo, che è perseguito prevedendo la possibilità che la decisione di merito sia sottoposta a critica e sia oggetto di un nuovo giudizio prima che le statuizioni diventino definitive. In questo modo si cerca di soddisfare quella che parte della dottrina definisce l’aspirazione di addivenire ad una decisione “giusta” così come richiesto dalle convenzioni internazionali. Tutti gli ordinamenti democratici, accantonato il mito dell’infallibilità tipico dei regimi autoritari, riconoscono il diritto dell'imputato di impugnare la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti. L’art. 111, comma 7, cost. prevede che avverso tutti i provvedimenti in materia di libertà personale, e quindi avverso tutte le sentenze che irrogano una sanzione detentiva, sia sempre ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.