Il fenomeno dell’invalidità nel processo penale prende le mosse da una condotta difforme dallo schema previsto in una fattispecie idonea a determinare la progressione del procedimento verso il provvedimento finale. Tale condotta da un lato, com’è ovvio, risulta a tali fini inefficace; dall’altro integra nella maggior parte dei casi una fattispecie alternativa “patologica”, i cui effetti sono inquadrabili nell’ambito dei rimedi processuali. Essi infatti hanno una spiccata vocazione terapeutica, nel senso che sono predisposti per condurre a termine il procedimento, impedendo però, tramite ricostruzioni, amputazioni o sterilizzazioni, che la sentenza trovi nell’atto viziato, che pure appartiene storicamente alla sequenza, un suo presupposto giuridico.