Lo scopo della presente ricerca è quello di indagare i complessi rapporti esistenti, nel nostro ordinamento, tra separazione patrimoniale da un lato e trascrizione dall’altro. In generale, la pubblicità, assicurando la conoscibilità legale, viene in tal modo a disattivare la tutela che l’ordinamento accorda ai terzi di buona fede. L’opponibilità degli effetti di una fattispecie, opponibilità che, di regola, nella circolazione immobiliare è assicurata dalla trascrizione, preclude, infatti, al terzo di invocare a sua protezione il principio di tutela dell’affidamento incolpevole, il tutto secondo dei meccanismi di soluzione dei conflitti tipizzati dal legislatore. Volutamente si è scelto di condurre tale indagine dall’angolo prospettico privilegiato della destinazione patrimoniale ex art. 2645ter c.c.: ciò per le ragioni che di seguito si espongono.