Con l’introduzione dell’art. 2645-ter nel Codice civile il Legislatore, per la prima volta, ammette la categoria generale, in precedenza discussa in dottrina, degli atti di destinazione allo scopo. La fattispecie costituisce il primo esempio di istituto idoneo ad integrare una limitazione della responsabilità generale del debitore al fine del perseguimento di interessi meritevoli di tutela anche atipici.