Il volume sulla Ripetizione d’indebito , che fa parte della sezione della collana dedicata alle Obbligazioni sotto la supervisione del Prof. Breccia, tratta la materia approfondendo le singole fattispecie della Ripetizione d’indebito , cioè del pagamento non dovuto, che è una figura di obbligazione legale. L’indebito è oggettivo (o ex re) quando la prestazione eseguita non era assolutamente dovuta; è soggettivo (o ex persona) quando la prestazione eseguita faceva carico ad altri. Se la prestazione indebita aveva per oggetto una cosa determinata, chi l’ha ricevuta è tenuto a restituirla, e, nel caso in cui fosse in mala fede, deve corrisponderne il valore se la cosa è perita, anche per caso fortuito. Se chi ha ricevuto la cosa in buona fede l’ha alienata prima di avere conoscenza che il pagamento non era dovuto, è tenuto a restituire il corrispettivo conseguito; e se questo è ancora dovuto, chi ha pagato l’I. subentra nel diritto dell’alienante. Chi ha alienato la cosa ricevuta in mala fede è, in ogni caso, tenuto a restituirla o a corrisponderne il valore.