Alla transazione si può guardare da due contrapposte visuali: da un lato apprezzandone il nobile compito di appianare la lite al di fuori del giudizio; dall’altro paventandone i rischi derivanti dalla rinuncia a una definizione secondo diritto della controversia. L’equanime considerazione di entrambe le prospettive porta a riconsiderare la disciplina speciale dettata in materia di invalidità della transazione, svincolandosi dall’acritica soggezione ad antichi dogmi (primo tra tutti, quello dell’inattaccabilità del contratto transattivo).