Il codice civile, a differenza di altri istituti, non fornisce una nozione o una definizione dell’obbligazione. Dalla monumentale produzione scientifica dedicata all’argomento, si può tuttavia ricavare una nozione generale dell’obbligazione; essa è il vincolo giuridico esistente tra almeno due soggetti determinati, in virtù del quale l’uno (creditore) ha il diritto di pretendere dall’altro (debitore), un comportamento consistente in una prestazione economicamente valutabile volto a soddisfare un interesse, anche non patrimoniale, del primo. L’obbligazione rientra, inoltre, nella più generale definizione di rapporto giuridico, di cui è sovente utilizzato come sinonimo, il quale indica la rispettiva posizione di potere di una persona e di dovere di un’altra persona o delle altre persone: potere e dovere stabiliti dall’ordinamento giuridico a tutela di un interesse.